Sport, RUNTS e CONI: guida pratica per orientarsi tra APS, ASD ed EPS

Una riflessione personale. Una domanda pubblica. Non un'accusa.

Spieghiamo le norme. Mostriamo i documenti. Poniamo domande verificabili. Lasciamo al lettore le conclusioni.

In questa rubrica analizziamo il rapporto tra sport, diritto e Terzo Settore utilizzando esclusivamente fonti normative e documenti ufficiali. L'obiettivo non è sostenere tesi precostituite, ma offrire strumenti di comprensione e favorire un confronto informato.

1. Due sistemi distinti, spesso confusi tra loro

Il diritto sportivo dilettantistico italiano si articola oggi su due impianti normativi autonomi, che si intersecano ma non coincidono: il sistema dello sport organizzato dal CONI (L. 289/2002, art. 90; D.Lgs. 36/2021; D.Lgs. 39/2021) e il sistema del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore — CTS). La prassi divulgativa tende a presentarli come alternativi ("ASD o APS?"), inducendo un errore di impostazione che vale la pena correggere alla radice.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) trae la propria rilevanza sportiva dall'affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), a una Disciplina Sportiva Associata (DSA) o a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI. Tale affiliazione costituisce presupposto per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), oggi tenuto — non più dal CONI, bensì dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione del D.Lgs. 39/2021 — che è l'atto con cui si certifica legalmente la natura dilettantistica dell'ente e dell'attività svolta.

Vale la pena precisare, senza appesantire questa sede, la natura giuridica dei tre soggetti affilianti appena richiamati, spesso trattati come un blocco indistinto:

Le FSN sono, dalla riforma D.Lgs. 242/1999 (art. 15), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, soggette al codice civile — non enti pubblici. Conservano tuttavia una "valenza pubblicistica" circoscritta a funzioni specifiche indicate dallo stesso decreto: ammissione e affiliazione di società e associazioni, revoca o modifica dei relativi provvedimenti, controllo sul regolare svolgimento delle competizioni, utilizzazione dei contributi pubblici. È una natura ibrida, dibattuta in dottrina, ma con un dato fermo: il profilo privatistico prevale nettamente su quello amministrativo.

Le DSA condividono la medesima natura privatistica delle FSN (allineate dal medesimo D.Lgs. 242/1999 e poi dal D.Lgs. 15/2004), ma rappresentano tipicamente uno stadio di riconoscimento antecedente: nate nel 1986, seguono un percorso di osservazione (fasi sperimentale, provvisoria, effettiva) che può condurle, se maturano i requisiti previsti dal CONI — attività su tutto il territorio nazionale, partecipazione a competizioni internazionali, affiliazione a una federazione internazionale riconosciuta dal CIO, base associativa adeguata, democrazia interna — a essere infine riconosciute come FSN a pieno titolo.

L'Associazione di Promozione Sociale (APS) è figura del Terzo Settore, disciplinata dal D.Lgs. 117/2017. Mediante iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). L'art. 5, comma 1, lett. t) CTS annovera espressamente tra le attività di interesse generale l'"organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche".

Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) sono organismi riconosciuti dal CONI ai sensi dell'art. 27 dello Statuto CONI, con requisiti pensati per la dimensione nazionale: presenza organizzata in almeno 15 Regioni e 70 Province, non meno di 1.000 ASD/SSD affiliate, non meno di 100.000 tesserati, attività di promozione sportiva svolta da almeno 4 anni. Va però precisato che l'EPS non è, nella sua articolazione concreta, un unico ente monolitico: accanto alla struttura nazionale operano comitati regionali e provinciali, a loro volta spesso registrati come APS autonome. Le implicazioni di questa architettura a più livelli rispetto ai requisiti dell'art. 35 CTS sono il tema del prossimo articolo di questa rubrica →

2. La cumulabilità delle qualifiche ASD e APS/ETS

Il primo punto da precisare, sul piano tecnico, è che le qualifiche di ASD e di ETS/APS sono cumulabili, non alternative. Lo conferma la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018, che riconosce la possibilità, per il medesimo ente, di detenere entrambi gli status senza soluzione di continuità.

La lettera t) dell'art. 5 CTS appare peraltro calibrata proprio sul modello ASD: un'associazione con oggetto sociale sportivo dilettantistico può iscriversi al RUNTS nella sezione APS, in ragione della coerenza tra l'attività — tipicamente rivolta ai propri associati — e la natura mutualistica che qualifica l'APS rispetto alle altre figure del Terzo Settore (attività dirette a soci, familiari conviventi e, in misura minore, a terzi; art. 35 CTS).

Va tuttavia precisato che l'automatismo non opera in senso inverso: una ASD non acquisisce la qualifica di ETS per il solo fatto di essere tale. L'iscrizione al RUNTS resta un atto distinto e volontario.

3. Un precedente storico, spesso trascurato nella prassi divulgativa

Prima dell'entrata in vigore del CTS, un numero significativo di ASD deteneva già, indirettamente, una qualifica assimilabile a quella di APS: la L. 383/2000 (oggi superata) istituiva le "APS a carattere nazionale", iscritte in un registro tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sovente coincidenti con gli stessi EPS a cui le ASD risultavano affiliate. L'iscrizione a tale registro comportava l'iscrizione automatica anche dei livelli di articolazione territoriale e dei circoli affiliati.

Tale automatismo non trova più corrispondenza nel sistema vigente. Il RUNTS — operativo dal novembre 2021 — lo ha sostituito con un meccanismo diverso: la domanda di iscrizione può essere presentata anche dalla rete associativa cui l'ente aderisce, per suo conto (art. 47 CTS) — una semplificazione procedurale, non una forma di etero-direzione dell'ente.

4. Il nodo tecnico: la titolarità della certificazione della natura dilettantistica

È qui che si annida l'equivoco più rilevante, e la questione su cui la manualistica corrente risulta meno precisa.

Un'APS iscritta al RUNTS con oggetto sociale sportivo può, in piena autonomia, svolgere "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche" quale attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. t, CTS). Non necessita di alcun riconoscimento da parte del CONI né per l'esistenza giuridica — piena e autosufficiente ai sensi dell'art. 22 CTS (personalità giuridica) e dell'art. 35 CTS (base associativa: minimo 7 persone fisiche o 3 APS) — né per lo svolgimento dell'attività in sé.

L'autonomia si estende peraltro anche alla certificazione legale specifica della natura dilettantistica, quella che attiva gli effetti previsti dalla riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021) — tra cui il regime dei compensi sportivi. L'art. 6 D.Lgs. 36/2021, come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 163/2022, ricomprende espressamente tra gli "enti sportivi" gli enti del Terzo Settore costituiti ex D.Lgs. 117/2017, iscritti al RUNTS, che esercitano lo sport dilettantistico quale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5.1.t CTS e risultano iscritti al RAS — categoria autonoma, non subordinata rispetto alle ASD/SSD affiliate al sistema CONI. Quanto alla procedura di iscrizione al RAS stesso, il regolamento attuativo del Dipartimento per lo Sport prevede che, per le attività non riconducibili all'ambito di organismi affiliati a CONI o CIP, sia il Dipartimento per lo Sport a verificare direttamente la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della natura sportiva dell'attività, senza intermediazione di alcuna federazione.

Ne consegue che un ente costituito ai sensi della L. 117/2017 dispone di un canale proprio e diretto con l'amministrazione statale — RUNTS e Dipartimento per lo Sport — sia per l'esistenza giuridica sia per la certificazione sportiva in senso stretto, indipendentemente dal sistema CONI/federazioni. Quest'ultimo resta una via percorribile, storicamente maggioritaria per lo sport italiano, ma non costituisce il piano di riferimento sovraordinato: chi opta per la L. 117/2017 è soggetto ai criteri propri di quella disciplina, non a quelli elaborati per le ASD ai sensi della L. 289/2002.

Vale la pena osservare, a margine, che anche l'esclusiva rivendicata da una Federazione Sportiva Nazionale sul proprio territorio non è un dato assoluto: la stessa FSN è a sua volta affiliata a una federazione internazionale, il cui assetto di governance non è necessariamente stabile nel tempo — come dimostra, a titolo di esempio di dominio pubblico, la vicenda della federazione internazionale del pugilato, articolatasi negli anni tra AIBA e IBA, con ripetute crisi di riconoscimento da parte del CIO. Il punto non richiede una valutazione nel merito di quelle vicende: serve solo a ricordare che nessun livello del sistema sportivo organizzato costituisce, da solo, un vertice assoluto e permanente — un'osservazione utile per collocare correttamente, nella prospettiva di questo articolo, il piano CONI/federazioni rispetto al piano statale/Terzo Settore appena descritto.

5. Un caso applicativo: la clausola sulle "associazioni di secondo livello"

Il sistema CONI/RAS prevede una clausola meno nota, tuttora vigente (art. 3, comma 1, lett. c del previgente regolamento CONI, delibera n. 1574/2017 — oggi superato ma sostanzialmente recepito come requisito n. 7 del regolamento RAS del Dipartimento per lo Sport, aggiornato al 29 gennaio 2024): l'esclusione delle "associazioni o società di secondo livello", ossia degli enti che, per propria natura organizzativa, svolgono attività di affiliazione, aggregazione o coordinamento di altre realtà sportive, anziché limitarsi a organizzare direttamente l'attività per i propri tesserati.

Sportforma ha avuto un riscontro diretto di tale meccanismo. Come già documentato in una pagina dedicata del nostro sito: in una delle federazioni affilianti riemersero, in un determinato periodo, frizioni con dirigenti che contestavano collaborazioni con "federazioni straniere" e un "fuori range" della Sportforma, quale associazione di secondo livello con uno status di tipo federale incompatibile con il registro delle attività delle ASD semplici. Per un quadro di come erano classificati gli atleti prima di questo passaggio, si veda anche questo articolo d'archivio sull'assetto ASD/APD precedente al 2023.

Non si è trattato, dunque, di una scelta a tavolino, ma della presa d'atto di un dato strutturale: un ente polisportivo, organizzato per comitati tecnici di disciplina e titolare di relazioni internazionali dirette, non si adatta allo schema pensato per la ASD monodisciplinare. Anziché comprimere la propria configurazione organizzativa per farla rientrare in quello schema, Sportforma ha scelto di riconoscere la propria dimensione reale, transitando nel RUNTS quale Associazione di Promozione Sociale.

6. La posizione di Sportforma

Ho contribuito a fondare Sportforma nel 1995, e ho vissuto dall'interno buona parte delle dinamiche qui descritte in termini normativi: incarichi federali, attività di formazione, responsabilità internazionali nell'ambito del pugilato.

Sportforma ha scelto di operare quale Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS, ritenendo tale forma giuridica la più coerente con la propria missione educativa e sociale e con la propria configurazione organizzativa effettiva. La scelta non costituisce un giudizio sul sistema sportivo organizzato dal CONI, ma rappresenta una diversa modalità di perseguimento delle finalità di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore.

Sportforma non è affiliata, per scelta statutaria, a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI — non per impossibilità tecnica, posto che le due qualifiche, come illustrato, sono cumulabili, ma perché la propria configurazione organizzativa ha reso il modello APS la forma più coerente per operare in piena autonomia.

Nota metodologica e prospettive

Questa è la prima uscita della rubrica Sport, Diritto e Società. Il secondo contributo allarga la cornice al panorama associativo nazionale e internazionale. I prossimi analizzeranno: i limiti applicativi dell'art. 35, comma 4, CTS rispetto ai comitati territoriali degli EPS; gli effetti concreti dell'iscrizione al RUNTS per una ASD preesistente; il funzionamento della governance democratica prevista dal CTS per le associazioni; il ruolo del bilancio sociale quale strumento di trasparenza ai sensi dell'art. 14 CTS.

Questo spazio è pensato per dirigenti associativi, consulenti del Terzo Settore, giuristi sportivi e, più in generale, per chi intenda orientarsi con rigore nel rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento del Terzo Settore. Osservazioni, integrazioni e letture alternative dei dati qui esposti sono benvenute.

Guido Carli è presidente di Sportforma APS, associazione di promozione sociale fondata a Torino nel 1995 e iscritta nel RUNTS dal 29 settembre 2023.

Gli articoli di questa rubrica hanno finalità divulgative e si basano su fonti normative, documenti istituzionali e giurisprudenza. Quando un dato non è pubblicamente verificabile, ciò viene indicato espressamente. L'obiettivo è favorire un confronto informato, distinguendo sempre tra fatti documentati, valutazioni e questioni aperte.

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Guido Carli

Presidente di Sportforma APS

GUIDO CARLI, conosciuto come Coach Carli, è un manager di larga cultura e gusto umanistico, abbastanza vivace da tener desta la curiosità dell'atleta senza perdere di vista il senso scientifico.