Una riflessione personale. Una domanda pubblica. Non un'accusa.
Spieghiamo le norme. Mostriamo i documenti. Poniamo domande verificabili. Lasciamo al lettore le conclusioni.
In questa rubrica analizziamo il rapporto tra sport, diritto e Terzo Settore utilizzando esclusivamente fonti normative e documenti ufficiali. L'obiettivo non è sostenere tesi precostituite, ma offrire strumenti di comprensione e favorire un confronto informato.
1. Un argomento tecnico, e una cornice che lo rende più leggibile
Nel primo contributo di questa rubrica abbiamo documentato un punto tecnico preciso: un ente costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che eserciti "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche" quale attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. t, CTS) dispone di un canale statale autonomo — RUNTS e Dipartimento per lo Sport — indipendente dal sistema CONI/federazioni. Lo stabilisce l'art. 6 del D.Lgs. 36/2021, come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 163/2022 (in vigore dal 17 novembre 2022), che ricomprende espressamente tra gli "enti sportivi" gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), quale categoria autonoma e non subordinata rispetto alle ASD/SSD affiliate al sistema CONI.
Questo articolo allarga la cornice attorno a quel punto tecnico, mostrando un dato che nella prassi divulgativa resta spesso sullo sfondo: il sistema CONI/federazioni è, per costruzione, un sistema nazionale — le Federazioni Sportive Nazionali rispondono a un Comitato Olimpico Nazionale, ed è proprio questa subordinazione a definirne il perimetro geografico e istituzionale. Un ente del Terzo Settore non ha questo vincolo strutturale, e può muoversi, se la propria attività lo richiede, su un piano più ampio — nazionale e internazionale insieme — senza che nessuno dei due piani sia subordinato all'altro.
2. Il caso di Sportforma: un ente già oltre il perimetro nazionale
Il caso più significativo, in questo senso, non è ipotetico: è già la realtà organizzativa di Sportforma. Nell'ambito della boxe, Sportforma opera all'interno di reti internazionali di collaborazione che offrono propri circuiti e propri percorsi di sviluppo, e ha avuto occasione di collaborazione diretta con una charity internazionale (Irlanda del Nord), attiva dal 1940 nel lavoro giovanile e, tra le altre discipline, nella boxe amatoriale, anche attraverso scambi e trasferte internazionali dei propri giovani atleti. Su questo specifico episodio segnaliamo, per coerenza con il metodo di questa rubrica, un limite: al momento della redazione non abbiamo reperito una fonte pubblica di terzi che documenti in modo puntuale questa specifica collaborazione; la citiamo quindi come dato interno, non come fatto indipendentemente verificato da fonte esterna.
Questa dimensione non è un'aggiunta laterale rispetto all'attività italiana di Sportforma: è la dimostrazione concreta che un ente organizzato secondo il Codice del Terzo Settore può avere, se lo sceglie, un respiro che il sistema CONI/federazioni non è strutturalmente in grado di offrire alle proprie articolazioni. Un'ASD affiliata a una FSN opera all'interno di un perimetro che quella stessa federazione stabilisce e autorizza; un ente L. 117/2017 con relazioni internazionali dirette non ha bisogno di alcuna autorizzazione federale per costruirle o mantenerle.
3. Il piano internazionale: anche il vertice sportivo non è stabile
Vale la pena aggiungere, su base ampiamente documentata e di dominio pubblico, che anche le Federazioni Sportive Nazionali italiane non rappresentano un vertice assoluto nel proprio settore: sono a propria volta affiliate a una federazione sportiva internazionale, il cui assetto di governance non è sempre stabile nel tempo. Il caso della federazione internazionale del pugilato ne è un esempio istruttivo, proprio perché pubblico e ben documentato: l'International Boxing Association (già AIBA) ha visto il proprio riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sospeso nel 2019 e definitivamente revocato nel giugno 2023, al termine di un lungo contenzioso su governance, trasparenza finanziaria e criteri arbitrali; il pugilato è stato mantenuto a Parigi 2024 sotto gestione diretta del CIO, mentre la sua presenza nel programma di Los Angeles 2028 è stata a lungo incerta; nel 2023 un gruppo ampio di federazioni nazionali, incluse molte tra le più rappresentative del pugilato occidentale, ha dato vita a World Boxing, nuova organizzazione internazionale che ha successivamente ottenuto propri riconoscimenti.
Non è compito di questa rubrica valutare nel merito quelle vicende, né esprimersi sulle parti coinvolte: il punto, qui, è solo che anche il livello internazionale del sistema sportivo organizzato — quello a cui le stesse Federazioni Sportive Nazionali sono subordinate — è soggetto a discontinuità, ricostituzioni e reti alternative. Se anche il vertice del sistema non è un dato fisso, a maggior ragione la dimensione nazionale a cui le ASD affiliate restano vincolate non può essere considerata l'unico orizzonte possibile per un ente sportivo.
4. Gli accreditamenti verificabili di Sportforma
Accanto alla dimensione internazionale, alcuni accreditamenti nazionali di Sportforma sono oggi pubblicamente verificabili.
Sportforma è tra gli enti che si avvalgono dei servizi del Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) del proprio territorio. Un CSV è, per costruzione normativa, un'associazione i cui soci sono gli stessi enti del Terzo Settore (L. 266/1991, poi estesa a tutte le ETS dal Codice del Terzo Settore): il suo compito è erogare servizi tecnici, formativi e informativi agli enti del territorio, con risorse del Fondo Unico Nazionale dedicato. Non è un rapporto di subordinazione a un'autorità superiore, ma l'accesso a un'infrastruttura di supporto pensata apposta per enti come Sportforma.
Sportforma dispone inoltre di una scheda pubblica in una banca dati nazionale del Terzo Settore indicizzata nei motori di ricerca, che riporta i dati identificativi dell'ente, la forma giuridica (APS), l'anno di costituzione (1995), la sede legale e l'iscrizione al RUNTS.
Vale inoltre la pena ricordare, in linea di principio, che l'oggetto sociale di un ente del Terzo Settore può comprendere più di un'attività di interesse generale: lo statuto di Sportforma prevede, accanto allo sport, anche l'attività di protezione civile (art. 5, comma 1, lett. dd, CTS). Un ente con questo profilo potrebbe nel tempo cercare, per quella specifica attività, un accreditamento distinto da quello sportivo — un'ulteriore illustrazione del principio per cui ogni attività cerca, se lo ritiene utile, il proprio riferimento specifico, senza che l'una condizioni le altre.
5. Una cornice, non una leva
Riportando questi esempi al punto di partenza: Sportforma si colloca in un panorama associativo che è già, di fatto, nazionale e internazionale insieme — le collaborazioni sportive internazionali dirette, l'accreditamento CSV a Torino, l'indicizzazione pubblica nel Terzo Settore nazionale, la possibilità statutaria di ulteriori accreditamenti per altre attività di interesse generale. Nessuno di questi piani è gerarchicamente sovraordinato agli altri, e nessuno di essi passa attraverso il sistema CONI/federazioni. Lo stesso caso, già raccontato in una pagina dedicata del nostro sito, del passaggio di Sportforma da un'affiliazione federale a un altro assetto organizzativo, si comprende meglio proprio in questa cornice: non un ridimensionamento, ma il riconoscimento di una realtà organizzativa che aveva già, a quel tempo, un respiro superiore a quello di una singola ASD nazionale.
Resta fermo, come già stabilito nel primo articolo, che l'argomento giuridicamente decisivo per un ente del Terzo Settore che svolge attività sportiva dilettantistica è quello dell'art. 6 D.Lgs. 36/2021, come modificato dal correttivo D.Lgs. 163/2022: un canale statale autonomo, con RUNTS e Dipartimento per lo Sport come interlocutori diretti. Il pluralismo delle reti descritto in questo articolo non sostituisce quell'argomento: ne è la cornice che lo rende più comprensibile, mostrando che la scelta di un ente di privilegiare il canale statale/Terzo Settore rispetto al canale CONI/federazioni non è un ridimensionamento, ma la scelta coerente per un ente che già opera, per sua stessa natura, oltre il perimetro nazionale a cui il sistema CONI/federazioni resta strutturalmente vincolato.
Guido Carli è presidente di Sportforma APS, associazione di promozione sociale fondata a Torino nel 1995 e iscritta nel RUNTS dal 29 settembre 2023.
Gli articoli di questa rubrica hanno finalità divulgative e si basano su fonti normative, documenti istituzionali e giurisprudenza. Quando un dato non è pubblicamente verificabile, ciò viene indicato espressamente. L'obiettivo è favorire un confronto informato, distinguendo sempre tra fatti documentati, valutazioni e questioni aperte.
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