| SPORTFORMA APD
|
 |
|
|
 |
| GALLERY
|
 |
|
|
 |
| Il Settore Boxe
|
 |
|
|
 |
| Il Settore Lotta
|
 |
|
|
 |
|
STATUTO
S P O R T F O R M A
Associazione Polisportiva dilettantistica
<*>
STATUTO SOCIALE
Art.1 – DENOMINAZIONE
É costituita, con riferimento all’art. 18 della Costituzione
Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.L.vo
460/97, l’Associazione sportiva, culturale e ricreativa denominata:
“SPORTFORMA,
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA”.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione
ha sede in Torino, in corso Principe Oddone n° 92 bis.
Art.
3 – RAPPRESENTANZA LEGALE
Il
potere di legale rappresentanza dell’Associazione spetta al
Presidente; in caso di suo impedimento o assenza, la legale
rappresentanza dell'Associazione spetta al Vicepresidente.
Art. 4 – SCOPI, OGGETTO SOCIALE e SETTORI DI ATTIITA'
- SPORTFORMA,
associazione polisportiva dilettantistica, con il contributo di
tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione,
mettono volontariamente a disposizione il proprio tempo, le proprie
capacità e la propria passione, per il raggiungimento degli
scopi sociali potrà :
-
diffondere
e promuovere lo sport dilettantistico in ogni sua accezione,
educativa, ricreativa, culturale con particolare riguardo a quella
giovanile, nel rispetto dei principi, delle regole e delle
competenze del CONI stesso, delle Federazioni Sportive Nazionali e
delle Discipline Sportive Associate;
-
collaborare
con altri Enti Sportivi, anche di carattere internazionale, al fine
di promuovere lo sport ed Organizzare manifestazioni Sportive;
-
formare operatori e tecnici sportivi tramite l'Organizzazione di corsi,
convegni e seminari specifici in materia sportiva o su argomenti comunque connessi alle tematiche Sportive;
-
svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica, ricreativa
e sociale;
-
promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, mostre e rassegne per i
propri Associati, Iscritti e Partecipanti;
-
organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati
o Partecipanti
-
organizzare
incontri, ritrovi, serate musicali e feste tra i Soci, Iscritti,
Associati o Partecipanti;
-
pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative,
nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili ad attività che
costituisce l'oggetto associativo;
-
organizzare
gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o
Partecipanti;
-
gestire
una biblioteca, una videoteca ed un audioteca sociali;
-
realizzare
propri audiovisivi, fotografie, gadget, equipaggiamento,
attrezzature sportive ed ogni altro materiale ed oggetto necessario
al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
-
utilizzare
e creare siti internet, strumenti multi-mediali ed affini,
avvalendosi di strumenti tecno-logici, ed in particolare informatici
e telematici;
-
condurre
e gestire impianti sportivi, ricreativi, ricettivi in genere,
compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci,
Iscritti, Associati o Partecipanti;
-
Esplicitamente
accetta ed applica le norme e le direttive del C.O.N.I., nonché
gli Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi
delle Federazioni Sportive Nazionali o enti riconosciuti di
Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base
alla specifica attività svolta dall'associazione stessa,
nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente
Statuto.
-
L’associazione si articola in quattro distinti settori:
-
Pesistica
e Cultura Fisica
-
Pugilato
-
Lotta
e Arti Marziali
-
Attività
sportive amatoriali, riabilitative ed educative, di fitness, sociali
e ricreative.
Art.
5 – SOGGETTI TESSERATI/SOCI E ORGANISMI AFFILIATI
-
I
tesserati:
-
Possono
far parte di SPORTFORMA – Associazione Polisportiva
Dilettantistica le persone fisiche che siano interessate
all'attività svolta dalla stessa.
L’Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro
che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto
Sociale portando con continuità il loro contributo
associativo, culturale ed economico.
-
I
Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:
-
Soci
Ordinari;
-
Atleti;
-
Insegnanti
Tecnici;
-
Dirigenti
Sociali;
-
Soci
Onorari;
Il
tesseramento delle persone di cui alla Lettera a) è valido
dal momento dell'accettazione della domanda di iscrizione; il
tesseramento delle persone di cui alle Lettere b) è valido al
momento dell'avvenuta registrazione alla FSN della disciplina
sportiva praticata; il tesseramento delle persone di cui alla
lettera c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi
ruoli associativi; il tesseramento delle persone di cui alla lettera
d) è valido da momento dell'elezione o della nomina; il
tesseramento delle persone di cui alla lettera e) è valido
rispettivamente dall'atto della proclamazione o della nomina.
-
Organismi
Affiliati:
-
Possono
affiliarsi a SPORTFORMA – Associazione Polisportiva
Dilettantistica organismi che prestano la loro
opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei
fini istituzionali che utilizzano le strutture e/o i servizi del
Sodalizio, se società sportive dilettantistiche costituite
nei modi previsti dall'art.90 della legge 289/02, cosi come
modificato dalla legge 186/04.
-
Gli organismi che intendono affiliarsi all'associazione SPORTFORMA
devono presentare domanda di affiliazione secondo le norme di
affiliazione e tesseramento stabilite annualmente, indicando i
settori di attività nei quali intendono operare, in
conformità con le disposizioni contenute negli appositi
regolamenti.
-
Gli organismi affiliati devono:
-
ottenere
il riconoscimento dal consiglio direttivo di SPORTFORMA;
-
essere retti da un proprio statuto che preveda espressamente l'assenza di
fini di lucro e che sia inspirato ai principi di democrazia interna
e di pari opportunità, in armonia con le norme e direttive
del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti di SPORTFORMA;
-
essere amministrati da organi composti da persone elette che risultino
esenti da condanne definitive per reati non colposi, da radiazioni
dall'associazione SPORTORMA o dalle Federazioni Sportive Nazionali
del CONI o da enti di promozione sportiva o dalle Discipline
Sportive Associate.
Art.
6 - PATRIMONIO
Il
Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-
beni
mobili e immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione
o successione;
-
i
beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati
alla realizzazione delle sue finalità.
-
I
beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in
uso all’Associazione, che si intendono, salvo patto contrario,
concessi in comodato gratuito.
-
I
beni possono essere acquisiti dall’Associazione e risultano
elencati nell’inventario che è depositato presso la sede
dell’Associazione e può essere consultato dagli Associati.
Le
entrate dell’Associazione sono costituite da:
-
proventi
derivanti dal proprio patrimonio;
-
contributi
di privati e associazioni;
-
contributi
dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e do*****entate attività
o progetti;
-
contributi
di organismi internazionali;
-
donazioni,
lasciti testamentari e atti di liberalità;
-
rimborsi
derivanti da convenzioni;
-
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
-
quote
associative;
-
proventi
delle varie attività sportive, culturali, didattiche e
ricreative.
-
ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività
esercitate.
Art.
7 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI
1.
L’Associazione ha il divieto di distribuire ai soci oltre che agli
affiliati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro
distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.
2.
L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere
impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o
di attività a queste ultime direttamente connesse.
Art.
8 – DOMANDA DI AMMISSIONE
1.
Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:
a)presentare
domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando il modulo
predisposto in ogni sua parte;
b)accettare
le norme del presente Statuto;
c)versare
la quota associativa:
d)avere
una irreprensibile condotta morale e sportiva.
2.
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della
domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è
insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da
minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà
parentale.
3.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi ad
alcuno titolo né può essere rivalutata.
Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI/SOCI E AFFILIATI
-
Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento,
costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie
dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci, che abbiano raggiunto la maggiore età,
esercitano il diritto di voto. Ogni Socio o Affiliato può
esercitare un solo voto.
-
I Soci, gli Organismi affiliati e i soci ad essi aderenti tesserati
alla “SPORTFORMA – Associazione polisportiva dilettantistica”,
possono partecipare all'attività dell'ente; acquisiscono il
diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le
modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di
usufruire dei vantaggi e dei servizi dell’Associazione.
-
I
soci ordinari, che aderiscono all'Associazione SPORTFORMA devono
prestare la loro opera gratuitamente.
-
La tessera ha durata annuale e tutti i Soci possono rinnovare ogni anno
la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all’atto, sono tenuti al
pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità
stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo della Associazione
attraverso le circolari organizzative annuali. Si impegnano altresì,
al rispetto di tutte le norme e deliberazioni sociali e ad adempire
agli obblighi di carattere economico, secondo le disposizioni di
SPORTFORMA. La Quota Associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile. Gli affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo
dell'affiliazione e del tessera-mento nei termini stabiliti.
-
I tesserati di SPORTFORMA sono tenuti all'osservanza, delle regole
dettate dalle Federazioni Enti di Promozione Sociale ai quali
l’Associazione aderisce o e affiliata e del Codice di
Comportamento Sportivo emanato dal CONI; inoltre hanno il dovere di
difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome della
Associazione.
Art.
10 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA A SPORTFORMA
-
I Soci e Affiliati cessano di appartenere alla SPORTFORMA,
Associazione polisportiva dilettantistica
-
per mancato rinnovo annuale del tesseramento o affiliazione;
-
per recesso;
-
per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla
Presidenza;
-
per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato
motivo;
-
per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro
il tesserato o affiliato che commetta azioni ritenute disonorevoli
entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta,
costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio;
In caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di
quanto ancora dovuto a SPORTFORMA ed agli altri enti affiliati. I
componenti dell'ultimo consiglio direttivo degli affiliati cessati,
comunque costituito, saranno personalmente e solidamente tenuti
all'adempi-mento di quanto sopra.
-
A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di
ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei
comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato, per
iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’Associato
ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il
termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle
contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative
vigenti.
Art.
11 – ANNO SOCIALE
L’anno
sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e
terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.
12 – ORGANI
Gli
Organi Sociali sono:
a)
l’Assemblea Generale dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente.
Art.
13 – ASSEMBLEA
1.
L’Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il
massimo Organo deliberativo dell’Associazione. Essa regola la vita
associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere
chiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più
uno degli associati in regola con il pagamento delle quote
associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine
del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da
parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea
straordinaria potrà essere altresì chiesta dalla metà
più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della
polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati.
4.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo;
in caso di sua impossibilità od assenza, da una delle persone
legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla
maggioranza dei presenti.
5.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione
delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i
soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime
cariche.
6.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il
verbale dell’assemblea sia redatto da un Notaio.
7.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità
e l’ordine delle votazioni.
8.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art.
14 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Possono
prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie
dell’Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento
della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo
voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta
da un altro associato il quale peraltro non potrà essere
portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il
voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.
Art.
15 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
1.
L’Assemblea ordinaria deve essere indetta dal
Coniglio direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta
all’anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’approvazione
del bilancio preventivo.
2.
L’assemblea ordinaria:
-
delibera,
nei limiti dello Statuto Sociale, sull’indirizzo generale
dell’attività e la gestione della Associazione, nonché
approva i regolamenti sociali;
-
approva,
annualmente, il rendiconto economico e finanziario predisposto dal
Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in
materia;
-
elegge
il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- delibera
su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della
polisportiva che non rientrino nell’ambito dell’assemblea
straordinaria
3.
L’assemblea straordinaria, una volta convocata nei modi e
nei termini di cui all’art. 13 comma 2, delibera sulle seguenti
materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; stipula
di atti e contatti relativi a diritti reali immobiliari; designazione
e sostituzione degli organi sociali elettive qualora la loro
decadenza comprometta il funzionamento e la gestione della
polisportiva; scioglimento della polisportiva e conseguente
devoluzione di patrimonio.
Art.
16 – CONVOCAZIONE
1.
La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria,
oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria
deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più
uno dei Soci, che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal
caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal
ricevimento della istanza in caso di richiesta di assemblea ordinaria
ed entro 10 giorni qualora sia richiesta la convocazione
dell’assemblea straordinaria.
2.
La convocazione dell’Assemblea in sessione Ordinaria e
Straordinaria avviene a mezzo di avvisi affissi presso la Sede
Sociale o di attività i quali dovranno contenere il giorno,
l’ora e i luogo dell’adunanza nonché l’ordine del giorno
con analitico elenco delle materie da trattare. In caso di
approvazione del bilancio, copia dello stesso dovrà essere
messo a disposizione di tutti i soci, sì da consentirne una
agevole consultazione.
Art.
17 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE
1.
Tanto l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno
valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più
uno dei Soci e deliberano validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è
regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei Soci presenti e delibera con il voto a maggioranza dei
partecipanti.
3.
Per la delibera dello scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del suo patrimonio viene occorre comunque il voto
favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art.
18 – MODIFICHE DI STATUTO
Le
eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e
deliberate solo dall’Assemblea Straor-dinaria dei Soci e solo se
poste all’ordine del giorno.
Art.
19 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri,
eletti dall’Assemblea, e nel proprio seno elegge il Vicepresidente
e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario con
funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi si intendono a titolo
gratuito.
2.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio olimpico. Si
riunisce periodicamente almeno quattro volte all’anno e
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente oppure
quanto sia richiesto da almeno la metà dei consiglieri. I suoi
componenti sono rieleggibili.
3.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola
con il pagamento delle quote associative e che non ricoprano cariche
sociali in altre società ed associazioni sportive
dilettantistiche operanti nell’ambito dei settori della SPORTFORMA;
inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per
delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati a
squalifiche o sospensioni superiori ad un anno da parte del CONI o di
altra federazione sportiva nazionale.
4.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituto con la presenza
della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente
con l’intervento della metà più uno dei presenti.
A
parità di voti prevale il voto del Presidente.
5.
Le deliberazioni del consiglio devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nei
modi più opportuni e ne deve essere garantita la massima
diffusione.
6.
All’interno del Consiglio Direttivo vengono annualmente designati i
consiglieri delegati alla gestione ed all’indirizzo dei quattro
settori in cui si articola l’attività dell’Associazione.
Apposita delega può essere conferita anche al Presidente ed al
Vicepresidente.
7.
Qualora venisse a mancare nel corso dell’esercizio un consigliere,
i rimanenti provvederanno all’integrazione del consiglio con il
subentro del primo candidato escluso nelle precedenti elezioni;
qualora venissero a mancare due o più consiglieri, i rimanenti
dovranno convocare un’assemblea straordinaria avente ad oggetto la
nomina di nuovi consiglieri.
8.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente le sue funzioni
saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina di un nuovo
Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile
successiva.
9.
Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più
in carica qualora per dimissioni o altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente. Al verificarsi
di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza
ritardo una nuova assemblea ordinaria per la nomina del nuovo
Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua
costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria della polisportiva le funzioni
saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Art.
20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
-
cura
il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita
l’Associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con
l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea
dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
-
attua
le deliberazioni dell’Assemblea;
-
delibera
sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
-
predispone
il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea
riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;
-
stabilisce
le quote che i Soci debbono versare annualmente;
-
designa
i collaboratori preposti alle varie attività;
-
convoca
l’Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
-
delibera
sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.
Art.
21 – IL PRESIDENTE
1.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le
deliberazioni.
2.
Il Presidente è responsabile del funzionamento
dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e
per conto dell’Associazione stessa.
3.
Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività,
firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza
e/o impedimento temporaneo è sostituito nelle sue funzioni dal
Vicepresidente.
4.
Il Presidente, qualora rivesta o abbia assunto cariche di natura
tecnica all’interno di altre Federazioni i cui Statuti o
Regolamenti espressamente prevedano l’incompatibilità tra
funzioni direttive e tecniche in associazioni o federazioni
differenti e distinte, in caso di delibere riguardanti l’attività
in cui si manifesti la suddetta situazione dovrà astenersi dal
voto e l’esecuzione della relativa delibera dovrà essere
affidata al Consigliere delegato che si occupa di tale settore.
Art.
22 – DIVIETO PER GLI AMMINISTRATORI
É
fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica, a
pena di decadenza dalla stessa, in altre società od
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima
Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI,
ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un
Ente di promozione sportiva.
Art.
23 – DURATA
La
durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non
potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione
straordinaria dell’Assemblea dei Soci.
Art.
24 – SETTORI E SEZIONI
L’Associazione
potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva,
ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici
Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente
Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in
luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per
meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.
25 – TRASFORMAZIONE
L’Assemblea
potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione
della Associazione in Società di Capitali, ai sensi della
legge 23/03/1981 n°91 e per gli effetti di cui alla legge
18/02/1983 n°50.
Art.
26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte
le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l’Associazione
ed i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati
dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o,
se in disaccordo dal Presidente del Tribunale; essi giudicheranno ex
bono
et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio
sarà inappellabile.
Art.
27 – SCIOGLIMENTO
1.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria,
con l’approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le
norme del Codice Civile.
2.
In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Ente sarà
devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
28 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si
applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l’Associazionismo
sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo
libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di
appartenenza nonché le norme del Codice Civile.
Ultimo aggiornamento Statuto a seguito di assemblea Straordinaria del 23 settembre 2006: Atto Registrato a Torino il 25/09/06 n.15208 serie 3.
Copyright © by SPORTFORMA, Associazione Polisportiva Dilettantistica - sito ufficiale All Right Reserved. Pubblicato su: 2005-12-19 (3562 letture) [ Indietro ] |
|
| Who is Online
|
 |
 |
In questo momento ci sono, 17 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui |
 |
|
 |
| FORUMS
|
 |
|
|
 |
|